Il matrimonio civile in Italia può essere celebrato anche da una persona diversa da quelle che ricoprono solitamente questo ruolo. Non è detto quindi che debba essere per forza il sindaco del comune, piuttosto che un delegato del comune stesso. Esistono però delle regole precise da rispettare, secondo le quali non sempre la persona che desiderata è autorizzata a celebrare le nozze.
Vediamo quindi insieme chi può celebrare un matrimonio civile e chi invece non può farlo e perché.
Chi può celebrare un matrimonio civile: sindaco del comune o suo delegato
Partiamo dalle cose facili. Il sindaco del comune può (come tutti sanno) celebrare un matrimonio civile. Quando il sindaco è chiamato a celebrare un matrimonio è definito “ufficiale di stato civile” e deve indossare, sopra la tradizionale abito da cerimonia, la fascia identificativa la carica in questione.
A tale riguardo, nella circolare del Ministero per Affari Interni e Territoriali, n. 5/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998, sono fornite tutte le indicazioni in ordine al corretto utilizzo della fascia tricolore da parte del sindaco.
Nella circolare è evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (ora, art. 50, comma 12, del decreto legislativo n. 267/00). Con questo è stato espressamente disposto che:
“distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune” e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.
Inoltre nel D.P.R. del 3 novembre 2000, n° 396, al punto 67, è specificato:
“L’ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall’articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa”.
In altre parole questo significa che un sindaco può decidere di delegare la celebrazione di un matrimonio, al sindaco di un altro comune. Questo torna comoda quando, ad esempio, si è scelto di sposarsi in un altro comune, diverso da quello di residenza. L’importante, in tutti i casi, è ricordarsi sempre e comunque di segnalarlo nelle partecipazioni di matrimonio.
D.P.R. del 3 novembre 2000, n° 396, punto 67
Lo stesso D.P.R. citato poco prima, oltre a stabilire la possibilità di delegare la celebrazione delle nozze ad un altro sindaco, può decidere di farlo nei confronti di un dipendente del comune. L’articolo infatti cita:
“le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Inoltre per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.”
Le nozze celebrate dall’amico/a del cuore
Il DPR sopra menzionato è molto interessante, anche perché, leggendolo attentamente, conferma che qualunque cittadino italiano maggiorenne che goda dei diritti civili e politici, può celebrare un matrimonio. In altre parole questo significa che anche l’amico/a del cuore può celebrare le nozze, basta che sia in possesso dei requisiti richiesti dal DPR.
Chi può celebrare un matrimonio civile… E chi no!
Chi non soddisfa i requisiti sopra menzionati (pieni diritti civili e politici e il compimento della maggiore età) non può celebrare le nozze. Inoltre, lo stesso decreto stabilisce che:
“L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”.
Per spiegarlo con semplicità. Non possono celebrare le nozze i parenti stretti, ma solo quelli non diretti fino al secondo grado, quelli che appartengono ad una linea collaterale. Quindi i figli (anche se maggiorenni) e i genitori non possono officiare la cerimonia, ma un cugino si (questo perché tra lo/a sposa/o ci sono almeno altre due persone – secondo grado).